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Bonus P. Iva artigiani commerciati: a chi spetta, domanda


Con la Legge di Bilancio 2025, il governo ha introdotto un bonus dedicato alle P. Iva iscritte alla gestione artigiani e commercianti per l’avvio di una nuova attività.

Si tratta, nel dettaglio, di una riduzione del 50% sui contributi previdenziali pensata per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro autonomo e sostenere le nuove imprese.

Con una circolare pubblicata il 24 Aprile 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni per l’accesso alla misura.

Scopriamo a chi spetta e come fare domanda.

A CHI SPETTA IL BONUS PER P. IVA ARTIGIANI E COMMERCIATI

Il bonus contributivo approvato con la Legge di Bilancio 2025 e reso operativo dalla Circolare INPS n. 83 del 24-04-2025 è destinato alle P. Iva che:

  • si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233) tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. L’iscrizione deve avvenire entro i termini di legge (ad esempio, entro il 19 gennaio 2026, se l’attività è avviata il 20 dicembre 2025).

  • percepiscono redditi d’impresa.

La riduzione contributiva, che è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota, spetta anche a:

  • i soci di società che abbiano titolo all’iscrizione alle citate gestioni e per i collaboratori familiari;

  • i titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfettario;

  • soci di società, sia di persone che di capitali (S.r.l.).

QUANTO SPETTA

Ai beneficiari del bonus spetta una riduzione del 50% dei contributi previdenziali dovuti per la gestione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti). Tuttavia, restano invariati altri contributi, come quello di maternità (7,44 euro annui) e l’aliquota aggiuntiva per gli esercenti attività commerciale.

La riduzione è valida per 36 mesi a partire dalla data di avvio dell’attività o dall’ingresso nella società, a condizione che l’iscrizione avvenga entro il 31 dicembre 2025.

Come specificato dalla Circolare INPS n. 83 del 24-04-2025, inoltre, il bonus P. Iva artigiani e commerciati non può essere utilizzato insieme ad altre agevolazioni previste per i lavoratori autonomi. Ad esempio, chi già usufruisce della riduzione per gli artigiani e commercianti over 65 anni o del regime forfettario previdenziale.

DOMANDA BONUS P. IVA ARTIGIANI E COMMERCIATI

Per ottenere questo bonus i titolari di P. Iva artigiani e commerciati – ovvero il titolare del nucleo aziendale – devono presentare apposita domanda online accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, da questa pagina. Una volta cliccato su “utilizza lo strumento” è possibile autenticarsi con SPID, CIE o CNS e procedere compilando il relativo modulo di richiesta.

Seguendo questa procedura il contribuente dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti. Dopo di che, attraverso il medesimo portale è possibile verificare l’esito dell’istanza che, se è stata accolta, autorizza a versare la contribuzione IVS dovuta ma ridotta del 50%.

Nei casi in cui i beneficiari abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o a rimborso.

Inoltre, nella Circolare INPS n. 83 del 24-04-2025, viene chiarito che:

  • l’Istituto effettua le verifiche d’ufficio in merito alla sussistenza dei requisiti indicati;

  • la riduzione contributiva opera in maniera continuativa per 36 mesi e, nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice della posizione aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell’attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non è necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda;

  • qualora a seguito dei controlli successivi emerga la carenza dei requisiti in capo al contribuente o la sussistenza di un periodo precedente al 1° gennaio 2025 di attività lavorativa autonoma che avrebbe dato titolo all’iscrizione a una delle due gestioni previdenziali in argomento, l’Istituto procede al disconoscimento della riduzione contributiva, con conseguente applicazione delle regole ordinarie di imposizione contributiva e al recupero dei contributi dovuti e non pagati con aggravio delle sanzioni civili calcolate ai sensi della lettera b) del comma 8 dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ALTRI AIUTI PER L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

A proposito di aiuti a chi ha avviato o intende avviare una nuova attività, mettiamo a vostra disposizione l’elenco completo e aggiornato dei bonus imprese attivi nel 2025 e che si possono richiedere.

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